Art. 11.
(Esame di Stato).

      1. Per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di fisico sono richiesti:

          a) il possesso della laurea classe L30-scienze e tecnologie fisiche, per la sezione B; il possesso della laurea magistrale classe 17-fisica o classe 58-scienze dell'Universo o della laurea in fisica del previgente ordinamento, per la sezione A;

          b) il compimento di un tirocinio di durata annuale, svolto secondo le modalità previste dall'articolo 12.

      2. Per gli iscritti nella sezione A dell'Albo che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della medesima sezione, diverso dal settore della fisica medica, il tirocinio di cui alla lettera b) del comma 1 è ridotto a sei mesi.
      3. Coloro che aspirano a essere ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di fisico sono tenuti a presentare domanda in carta semplice, contenente l'indicazione del luogo e della data di nascita, del luogo di residenza nonché l'indicazione della sezione e del settore dell'Albo relativi alla professione per cui chiedono di sostenere l'esame. La domanda, corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente, deve essere presentata all'ufficio competente dell'università presso la quale il candidato chiede di sostenere l'esame.
      4. Al termine della sessione di esame, il presidente della commissione cura che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle università che hanno loro rilasciato la laurea, affinché ne sia presa nota nel registro della carriera universitaria di ciascuno di essi.
      5. A coloro che hanno superato l'esame di Stato spettano le qualifiche di carattere professionale previste dalla presente legge. Le università curano la redazione del diploma, che contiene l'indicazione della

 

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sezione di appartenenza e del settore di competenza, su appositi modelli predisposti dal Ministero dell'università e della ricerca.